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Le prestazioni erogate dal fondo

Anticipazioni

L’aderente al Fondo pensione può chiedere un’anticipazione della posizione individuale accumulata qualora ricorrano determinati bisogni ed esigenze:

  • in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Questa richiesta è subordinata alla presentazione della documentazione nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento Anticipazioni;

  • decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli ovvero per interventi inerenti alla medesima prima casa per sé o per i figli. Questa richiesta è subordinata alla presentazione della documentazione nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento Anticipazioni;

  • decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze finanziarie. Questa richiesta può essere reiterata.

Per ulteriori approfondimenti consulta il Regolamento per le Anticipazioni del Fondo nella sezione Normativa interna. Per prendere visione della modulistica, Vai alla sezione Modulistica.


Trasferimento

Il lavoratore può chiedere il trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare:
- a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo;
- in costanza dei requisiti di partecipazione, dopo almeno due anni di permanenza presso il Fondo.
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Riscatto

L’aderente ha il diritto di riscattare la posizione maturata nel Fondo al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro (per licenziamento, dimissioni) presso una delle società associate al Fondo Pensione. In questo caso l’iscritto può chiedere la liquidazione del 100% del capitale maturato, scontando tuttavia una tassazione non agevolata (in particolare per i montanti accumulati tra il 2001 e il 2006).
Altre forme di riscatto, con tassazione agevolata, sono previste nei casi di invalidità permanente (con riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3) oppure per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo tra 12 e 48 mesi, o in caso di procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (riscatto del 50%).
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In caso di morte dell’iscritto prima del pensionamento, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi legittimi o dai diversi beneficiari dallo stesso designati.
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Prestazione in capitale

Al momento del pensionamento i vecchi iscritti possono ottenere l’erogazione della prestazione sotto forma di capitale, fino al 100% del montante maturato. Tutti gli altri possono, invece, ottenere fino al 50% della posizione in capitale e il restante in rendita. La legge prevede, comunque, la seguente clausola cosiddetta “di salvaguardia”: infatti, se l’importo della rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale è inferiore al 50% dell’assegno sociale, è possibile ottenere il 100% della propria posizione sotto forma di capitale.
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Prestazione in rendita

Il montante che non viene erogato sotto forma di capitale viene convertito in rendita. Il Fondo Pensione, con decorrenza 01/01/2013 ha affidato alla Compagnia Helvetia Vita S.p.a. l'erogazione delle diverse tipologie di rendite per le quali ha stipulato la convenzione della durata di anni 7.
Per ottenere la prestazione sotto forma di rendita è necessario compilare la Scheda individuale di adesione.
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Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, cosiddetta “RITA”, è un sostegno finanziario agli associati prossimi alla pensione di vecchiaia, o ai lavoratori che risultino inoccupati, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
La RITA consiste nell’erogazione, effettuata direttamente dalla C.RAI.P.I., di parte o dell’intero capitale maturato dall’iscritto frazionato in rate trimestrali.
Il capitale di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuto in gestione dalla C.RAI.P.I., così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Il capitale residuo, non erogato attraverso la RITA, potrà essere fruito dall’iscritto nelle forme ordinarie previste dallo Statuto.
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