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F.A.Q. - Informazioni Generali Sulla Previdenza

Il trasferimento della propria posizione previdenziale da un Fondo Pensione ad un altro è soggetta ad imposizione fiscale?

No. I trasferimenti sono esenti da imposta.

Qual è la tassazione applicabile alla prestazione pensionistica?

Secondo la vigente disciplina, il montante accumulato a partire dal 01.01.2007 (sia in forma di capitale che in rendita) è imponibile al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposizione (rendimenti ed eventuali contributi non dedotti). Sulla base imponibile, così determinata, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%. Pertanto, dopo il 35° anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare l’aliquota applicata è pari al 9%.
Per il montante accumulato dal 01.01.2001 al 31.12.2006 e fino al 31.12.2000, continua ad applicarsi la disciplina previgente, che in generale l’assoggettamento a tassazione separata. In deroga a questa regola, sul montante accumulato fino al 31.12.2000, per i c.d. “vecchi iscritti” si utilizza l’aliquota applicata al TFR.
N.B.: L’attuale normativa consente la liquidazione in capitale al 100% esclusivamente in favore dei c.d. “vecchi iscritti” (i lavoratori iscritti alla data del 28 aprile 1993 a fondi pensione e che non abbiano successivamente riscattato). Invece, i c.d. “nuovi iscritti” (lavoratori iscritti a fondi pensione in data successiva al 28 aprile 1993) possono chiedere l’erogazione della prestazione pensionistica in capitale sino ad un massimo del 50% della propria posizione individuale maturata, la restante parte verrà erogata sotto forma di rendita. Tuttavia, qualora la rendita annua derivante dalla conversione di almeno il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale previsto dall’art. 3 della L. n. 335/1995, si potrà optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato.

Qual è la tassazione applicabile ai riscatti o alle anticipazioni della propria posizione previdenziale?

Per il montante accumulato a partire dal 01.01.2007, in linea generale, le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 23%.
Tale principio generale è soggetto ad alcune eccezioni, per le quali l’aliquota applicata è il 15%, ridotta di 0,3% per ogni anno, eccedente il quindicesimo, di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%.
Si tratta di:
- anticipazioni richieste dall’aderente per spese sanitarie per gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli;
- riscatto parziale per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo da 12 a 48 mesi, ovvero dal ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- riscatto totale per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- riscatto totale per premorienza effettuato dagli eredi o dai beneficiari designati. Per il montante accumulato dal 01.01.2001 al 31.12.2006 e fino al 31.12.2000, continua ad applicarsi la disciplina previgente, che in generale prevede:
- per i riscatti, per la parte accumulata dal 2001 al 2006, l’assoggettamento secondo l’aliquota marginale IRPEF dell’aderente e, per la parte accumulata fino al 2001, l’assoggettamento a tassazione separata (fatta eccezione per i c.d. “vecchi iscritti” per i quali si utilizza l’aliquota applicata al TFR);
- per le anticipazioni l’assoggettamento a tassazione separata (fatta eccezione per i c.d. “vecchi iscritti” per i quali, per la parte accumulata fino al 2001, si utilizza l’aliquota applicata al TFR).

In che modo sono tassati i rendimenti del Fondo Pensione?

I rendimenti sono soggetti a una ritenuta a titolo di imposta (ossia a titolo definitivo) con aliquota dell'11%, inferiore rispetto a quella prevista per altre forme di risparmio (12,5%). Per approfondimenti vai al Documento sul Regime fiscale.