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F.A.Q. - Prestazioni erogate dal fondo (anticipi, riscatti e trasferimenti)

E' possibile ottenere un'anticipazione della propria posizione? In quale misura può essere chiesta un'anticipazione della propria posizione? E per quali causali?

Sì. L'iscritto ha la facoltà di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata qualora ricorrano i seguenti presupposti e secondo le seguenti condizioni:
a) per un importo non superiore al 75%, in qualsiasi momento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime;
b) per un importo non superiore al 75%, decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo Pensione, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia;
c) per un importo non superiore al 30%, decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo Pensione, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
N.B.: per gli 8 anni previsti dalle lettere b) e c) sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a Fondi Pensione maturati dall'iscritto per i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale.

Per le causali a) e b) (spese sanitarie, acquisto/ ristrutturazione prima casa) danno diritto all'anticipazione le spese già sostenute dall'iscritto al momento della presentazione al Fondo della domanda?

Non sono ammesse anticipazioni per spese sostenute anteriormente alla presentazione della richiesta, ovvero nel caso in cui una eventuale richiesta di anticipazione presentata nei corretti termini non sia completa di documentazione dovuta a consuntivo; per le sole spese inerenti l’acquisto o la ristrutturazione di immobili è consentito presentare la richiesta fino ad un massimo di 6 mesi dalla data in cui la spesa è stata effettivamente sostenuta. Per approfondimenti vai a Normativa Interna.

E' possibile ottenere un'anticipazione in caso di vendita della casa di attuale abitazione e contestuale acquisto di una nuova prima casa di abitazione?

L'iscritto che sia già proprietario di una unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione e intenda venderla per acquistarne un'altra ha diritto all'anticipazione della posizione individuale maturata presso il Fondo a condizione che, all'atto della richiesta dell'anticipazione, presenti:
- la documentazione prevista dal Regolamento anticipazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione;
- un compromesso attestante l’impegno a vendere l'attuale casa di abitazione.
A consuntivo, entro 12 mesi dalla data di accredito della somma anticipata, l'iscritto dovrà inviare al Fondo l'atto notarile di vendita della precedente casa di abitazione.

Cosa accade in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dalla quiescenza, ad esempio nel caso di cambio di lavoro?

Nel caso in cui l'iscritto vada a lavorare in un’azienda che non fa parte del Gruppo RAI, potrà scegliere una delle seguenti opzioni: - trasferire la propria posizione presso un altro fondo pensione (opzione fiscalmente agevolata perché non soggetta a tassazione);
- chiedere il riscatto della propria posizione (opzione fiscalmente svantaggiosa perché
soggetta a tassazione ordinaria);
- mantenere la propria posizione maturata alla data presso il nostro Fondo Pensione.

Che tipo di prestazioni posso ottenere al momento del pensionamento?

Al momento del pensionamento sono previsti due tipi di prestazione: - la rendita pensionistica;
- la prestazione in capitale.
Le prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia sono determinate, secondo il principio di capitalizzazione, in base alla consistenza della propria posizione individuale. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni in rendita mediante una convenzione con primaria compagnia di assicurazioni, cui verrà trasferita la totale consistenza della posizione individuale dell'iscritto.
Le prestazioni pensionistiche in forma di capitale per il 100% della posizione individuale possono attualmente essere chieste solo dai c.d. vecchi iscritti; mentre per i c.d. nuovi iscritti è possibile chiedere in forma di capitale al massimo il 50% della propria posizione individuale.
Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.
La legge prevede, comunque, la seguente clausola: infatti, se l’importo della rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale è inferiore al 50% dell’assegno sociale, è possibile ottenere il 100% della propria posizione sotto forma di capitale.

Quando è possibile conseguire la prestazione in rendita e/o in capitale?

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento fissati ai fini della previdenza obbligatoria (ENPALS, INPS, …), con almeno cinque anni di iscrizione al Fondo Pensione. Ai predetti fini, sono considerati utili anche i periodi di anzianità contributiva conseguiti dall'iscritto nella precedente forma pensionistica complementare, a condizione che abbia trasferito nel Fondo Pensione la posizione individuale precedentemente accumulata. In caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, il diritto alla prestazione pensionistica, su richiesta dell'iscritto, si acquisisce con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza (ENPALS,INPS….).