L’adesione è volontaria ed avviene tramite la compilazione e la sottoscrizione della modulistica di adesione, che verrà consegnata all'atto dell'assunzione dall’Ufficio del Personale di riferimento. L'iscrizione è subordinata all'adesione esplicita del lavoratore ed è condizionata al versamento dei contributi da parte del lavoratore e al conferimento del TFR. Si ricorda che, in caso di non adesione esplicita al fondo pensione C.RAI.P.I. entro i 6 mesi dalla data di assunzione in azienda, il TFR maturando confluirà tacitamente al fondo pensione C.RAI.P.I. senza la contribuzione aziendale, né individuale.
Sì, nel caso in cui appartengano ai cosiddetti “bacini”.
Sì. Tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita modulistica, gli iscritti possono scegliere di effettuare versamenti volontari in aggiunta a quelli ordinari.
I contributi volontari aggiuntivi possono essere versati in misura percentuale mensile.
Gli iscritti possono ottenere un beneficio fiscale massimo pari ad Euro 5.164,57. Infatti, i contributi versati dal lavoratore e i contributi versati dall'azienda sono interamente deducibili (fino a tale limite) dal reddito di lavoro dipendente. Non concorre al conteggio di tale limite il conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Sì. A partire dal 1 gennaio 2007, in virtù della Finanziaria 2008, è possibile per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, limitatamente agli anni dal 6° al 26° di partecipazione a forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo un importo massimo annuale pari ad Euro 7.746,86 (determinato come differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui). Ciò significa che tali lavoratori, dal 6° al 26° anno di iscrizione al Fondo Pensione, possono godere di un maggior beneficio fiscale da Euro 5.164,57 a Euro 7.746,86 per ogni anno, recuperando la deduzione di cui non hanno potuto beneficiare nei primi 5 anni di versamenti a causa della loro ridotta disponibilità economica.
In caso di “nuovo iscritto” tanto ai fini della previdenza obbligatoria, quanto ai fini della previdenza complementare, l'iscrizione al Fondo Pensione C.RAI.P.I. comporta l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo.
Invece, non versano il TFR maturando al Fondo C.RAI.P.I.:
a) i dipendenti iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria (ad es.: ENPALS) alla data del 28 aprile 1993, già iscritti al Fondo C.RAI.P.I. al 1° gennaio 2007 che, entro il 30 giugno 2007, abbiano manifestato la volontà di mantenere presso il datore di lavoro il TFR maturando;
b) i dipendenti iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria (ad es.: ENPALS) alla data del 28 aprile 1993, non iscritti al Fondo al 1° gennaio 2007 che, entro sei mesi dalla data di assunzione, abbiano scelto di non conferire al Fondo integralmente il TFR maturando.
Nel caso di lavoratori nuovi iscritti non di prima occupazione, la normativa prevede l'integrale destinazione del TFR maturando oppure ad una quota pari al 50%. Questa quota può, in qualsiasi momento, essere aumentata fino al 100%, mediante compilazione dell'apposita modulistica presente sul sito internet del Fondo Pensione C.RAI.P.I. (www.craipi.it).